No alla controriforma della giustizia penale. Dal 20 al 23 novembre astensione dei penalisti italiani in difesa della Costituzione. Il 23 novembre una grande manifestazione nazionale a Roma per affermare e difendere l’idea liberale e costituzionale della giustizia penale.
GIUNTA DELLβUNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera dellβ8 novembre 2018
I PENALISTI ITALIANI PROMUOVONO LA MOBILITAZIONE DELLA COMUNITAβ DEI GIURISTI IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE.
GIUSTO PROCESSO, TERZIETAβ DEL GIUDICE, RAGIONEVOLE DURATA DEI PROCESSI, PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, LIBERTAβ PERSONALE, FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA: QUESTE LE RISPOSTE AI PROGETTI DI CONTRORIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE.
PROCLAMATA LβASTENSIONE DALLE UDIENZE PER I GIORNI 20, 21, 22 E 23 NOVEMBRE 2018
Pesanti nubi si addensano intorno al sistema penale del nostro Paese. Comβera prevedibile la connotazione populista dellβattuale maggioranza di Governo sta determinando lβadozione da parte delle forze politiche che la compongono di sciagurate iniziative destinate ad incidere sui meccanismi della giustizia penale.
La maggioranza parlamentare si sta attrezzando per una accelerazione che conduca in tempi rapidissimi alla approvazione del Disegno di Legge in materia di βMisure di contrasto dei reati contro la P.A.β attualmente allβesame delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera dei Deputati.
Γ in relazione a tale Disegno di Legge che, come noto, Γ¨ stato presentato lβemendamento governativo per lβabolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
In questi giorni Γ¨ stata incessante lβiniziativa dei penalisti italiani per denunziare sia la gravitΓ del progetto sia lo strumento individuato.
LβUnione delle Camere Penali si Γ¨ resa protagonista di una campagna di denuncia del tentativo di colpo di mano di procedere con un emendamento alla sostanziale soppressione di un istituto di garanzia.
La prescrizione nel nostro ordinamento Γ¨ chiamata tra lβaltro a svolgere la funzione di presidio del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Soppresso tale equilibratore il tempo dellβaccertamento diviene infinito, definitivamente trasformandosi il processo stesso in pena, con evidenti ricadute sulla stabilitΓ dei rapporti giuridici.
Nella scorsa legislatura Γ¨ giΓ intervenuta la riforma della prescrizione βavversata dagli avvocati penalisti β che, concedendo un allungamento del tempo necessario a prescrivere per le fasi delle impugnazioni, ha giΓ determinato lβinaccettabile procrastinarsi del processo penale.
Nel nuovo progetto addirittura non si distingue tra sentenza di condanna o di assoluzione, così determinando incertezza anche nella condizione di chi sia stato assolto dal primo Giudice.
Va poi ricordato che una mano tecnica si Γ¨ inserita nella stesura della proposta ripristinando la disciplina prevista dal codice Rocco in materia di continuazione allungando, anche per questa via, i termini prescrizionali.
Intorno allβiniziativa dellβUnione si sono coagulate prese di posizione di autorevolissimi esponenti dellβAccademia e di quella parte della Magistratura che ha a cuore i principi del giusto processo.
Le forze di Governo stanno tuttavia dimostrando di voler pervicacemente perseguire, attraverso lβadozione di ulteriori iniziative parlamentari, lβobiettivo della abrogazione della prescrizione, addirittura iscrivendola in una minacciosa prospettiva di generale riforma del processo, le cui premesse sloganistiche sono giΓ sufficienti a dare il segno di una dissennata deriva giustizialista e populista. E ciΓ² senza alcun confronto con la comunitΓ dei giuristi che nel suo insieme ha espresso la contrarietΓ a tale modo di operare.
Dβaltro canto, i primi interventi legislativi in tema di giustizia penale non lasciano adito a dubbi.
Sul merito del Disegno di Legge per la repressione dei reati contro la P.A., lβUnione ha giΓ avuto modo di segnalarne incongruenza ed inutilitΓ . Le specifiche norme si distinguono per la loro incompatibilitΓ con il dettato costituzionale. Lβarmamentario Γ¨ quello dellβinasprimento delle pene principali, della previsione di pene accessorie perpetue, addirittura in grado di sopravvivere alla riabilitazione.
Il Progetto introduce di fatto lβinquietante figura dellβagente infiltrato, attraverso la scorciatoia della speciale causa di non punibilitΓ per lβautore del reato il quale non solo si manifesti ma consenta la individuazione, anche con collaborazione investigativa, dei correi. Lβidea di fondo della riforma -inaccettabile per uno Stato democratico- Γ¨ che lβorganizzazione della Pubblica Amministrazione meriti di essere trattata come un fenomeno di criminalitΓ organizzata, con ulteriore aggravio delle procedure anzichΓ© la previsione della loro semplificazione.
La condizione del carcere sorregge poi il percorso di espiazione essendo reso assai piΓΉ difficile lβaccesso alle misure alternative quali lβaffidamento in prova. La confisca sopravvive alla prescrizione.
Se cosΓ¬ alla Camera, il Senato della Repubblica si sta distinguendo quale fucina dei propositi giustizialisti della maggioranza parlamentare. Γ di recente intervenuta lβapprovazione del Disegno di Legge in materia di legittima difesa modificando la struttura della scriminante in modo tale da prevedere (peraltro illusoriamente) la limitazione dello spazio per la doverosa valutazione da parte del Giudice delle condizioni per la sussistenza del presupposto della proporzione tra la difesa e lβoffesa, cosΓ¬ evocandosi la legittimitΓ di forme di giustizia privata.
Approvata dal Senato Γ¨ anche la Legge di modifica del giudizio abbreviato.
Lβanalisi specifica dei sei articoli porta semplicemente a segnalare come non sia piΓΉ prevista la possibilitΓ di definire il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato per i reati puniti con lβergastolo, la previsione di meccanismi di recupero della diminuente qualora lβimputato chieda il giudizio speciale ora per allora nella speranza di una diversa qualificazione del fatto, la competenza della Corte di Assise – dunque anche con la componente dei Giudici popolari – per la celebrazione del rito abbreviato per i reati di riferimento.
Il Disegno di Legge interviene poi con una modifica della parte generale del codice penale, inserendo la limitazione dei meccanismi di prevalenza ed equivalenza nellβattivitΓ di bilanciamento delle aggravanti speciali.
Tale intervento Γ¨ destinato a ridisegnare il senso e il ruolo dei riti speciali.
Γ ben nota la natura di stampo inquisitorio del giudizio abbreviato, tollerata dal sistema solo per la sua portata deflattiva alla quale necessariamente si accompagna lβaspetto premiale.
Lβintervento odierno cambia la prospettiva, mortificando il presupposto della deflazione, in aperta contraddizione con le sbandierate intenzioni di velocizzazione del processo penale, impedendo il rito proprio per quei reati ai quali Γ¨ associata la tremenda sanzione dellβergastolo.
Quanto allβintervento sul meccanismo di bilanciamento attenuanti-aggravanti la maggioranza parlamentare ha inteso intervenire nella regolamentazione del concorso eterogeneo di circostanze senza tener conto delle chiare indicazioni della Corte Costituzionale che ha giΓ avuto modo di pronunciarsi sulla illegittimitΓ di simili previsioni.
Si tratta insomma, allβevidenza, di una riforma che tende ancora una volta ad individuare nel processo uno strumento di vendetta sociale.
Ed infine, il Senato della Repubblica ha appena approvato il c.d. βDecreto sicurezzaβ. Il ricorso al voto di fiducia ha impedito la discussione e gli approfondimenti proposti, per il tramite degli emendamenti, di una legge destinata ad incidere profondamente nelle delicatissime materie di intervento.
La svolta autoritaria prevede lβabolizione della protezione umanitaria, individuando pochi casi che consentono il rilascio del titolo di soggiorno. La misura, nella sua burocratica semplificazione, Γ¨ certamente destinata ad alimentare il fenomeno di clandestinitΓ .
Contraria al dettato costituzionale e ai principi fondamentali in materia di libertΓ personale Γ¨ la previsione del trattenimento delle persone prima in strutture temporanee per lβaccertamento della loro identitΓ e poi nei c.d. centri di permanenza per il rimpatrio, misura restrittiva prolungata fino a sei mesi. Si tratta di una pena senza delitto che per di piΓΉ si consuma in condizioni inumane e degradanti, tale essendo la realtΓ dei centri di permanenza.
I capi della maggioranza di Governo continuano ad annunciare ulteriori riforme del diritto processuale penale, prospettando soluzioni la cui vaghezza si accompagna alla volontΓ di restringere garanzie e diritti della difesa.
Vi è nei penalisti italiani grande preoccupazione per tali ipotesi di riforma e per gli immaginati scenari che mirano a sottrarre pezzi di libertà e di garanzie di ciascuna persona e prefigurano la autoritaria involuzione delle leggi penali; ma vi è anche forte determinazione nel respingere un così imponente attacco ai principi del diritto penale liberale e del giusto processo.
LβUnione delle Camere Penali ha dimostrato con la mobilitazione di questi giorni che unitΓ di intenti e determinazione nellβiniziativa sono in grado di richiamare lβattenzione della pubblica opinione sulla reale portata di questi scomposti interventi di riforma della giustizia penale, determinando contraddizioni e ripensamenti nella stessa maggioranza di governo che ha dovuto infine differire di un anno lβentrata in vigore di quello scellerato emendamento sulla prescrizione dei reati.
Solo un percorso di confronto, di partecipazione, di verifica tecnica che parta dalla dichiarata condivisione dei principi costituzionali di garanzia e di libertΓ β confronto al quale lβUnione Γ¨ disponibile β puΓ² e deve caratterizzare le riforme in materia penale. A tutto ciΓ², allβevidenza, intende sottrarsi lβattuale maggioranza politica.
LβUnione delle Camere Penali ritiene necessario procedere a una forma di protesta piΓΉ radicale al fine di sensibilizzare lβopinione pubblica, tutte le sedi di giurisdizione, le istituzioni parlamentari e governative sulla grave situazione di pregiudizio per le libertΓ individuali, denunziando la svolta illiberale che si intende imprimere al processo penale.
CosΓ¬ evidenziato il chiarissimo segno autoritario delle iniziative legislative qui esaminate, lβU.C.P.I. chiama a raccolta, nellβambito delle proprie manifestazioni, lβAvvocatura tutta, lβAccademia, la Magistratura, le rappresentanze delle forze politiche parlamentari, per sviluppare il confronto sulla gravitΓ della situazione venutasi a determinare e per costruire una nuova comunicazione sociale fondata sulle idee di un diritto penale non vendicativo e sui principi del giusto processo.
Processo e democrazia sono nati insieme, smantellare lβuno significa demolire lβaltra.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta dellβUnione delle Camere Penali Italiane
DELIBERA
secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e dunque con esclusione dei processi con imputati detenuti in custodia cautelare, lβastensione dalle udienze e da ogni attivitΓ giudiziaria nel settore penale nei giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 2018, (esclusi i circondari di Salerno e Trieste interessati da astensioni indette dalle Camere Penali territoriali con delibere rispettivamente 24 ottobre 2018 e del 23 ottobre 2018);
CONVOCA
in Roma per il giorno 23 novembre 2018, con modalitΓ che saranno tempestivamente rese note, una manifestazione nazionale in difesa dei valori costituzionali richiamati in delibera;
INVITA
le Camere Penali territoriali ad organizzare nei precedenti giorni di astensione iniziative locali ed eventi sui temi oggetto della presente delibera;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.
Roma, 8 novembre 2018
Il Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Avv. Gian Domenico Caiazza
Il Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Avv. Eriberto Rosso