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Previsioni normative emanate durante il periodo emergenziale e principali pronunce giurisprudenziali

 

Disposizioni

Disposizioni emergenziali ancora in vigore

Principali pronunce relative alle disposizioni emergenziali sopra elencate

LEGISLAZIONE EMERGENZIALE

 

In questa seconda fase di emergenza, l’art. 23 del decreto-legge n. 137 del 2020 (all. 1: Gazzetta Ufficiale) ha introdotto disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile. Tali misure, in base all’art. 6 del decreto-legge n. 44 del 2021, saranno efficaci fino al 31 luglio 2021.

Si analizzerà non solo l’art. 23, ma anche gli artt. 23-bis, 23-ter e 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 – come modificato dalla legge di conversione del 18 ottobre 2020, n. 176 (all. 2: Gazzetta Ufficiale) e dall’art. 6 del decreto-legge n. 44 del 2021 (all. 3: Gazzetta Ufficiale) – quali norme che costruiscono l’architettura normativa operante in questa seconda “ondata” pandemica.

 

  • Deposito atti penali (art. 24 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)

In merito l’art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale (art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020) e opera fino al 31 luglio 2021 (così come modificato dall’art. 6, co. 1, Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44).

Difatti, da un lato, ai sensi del comma 1, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze di cui all’art. 415-bis, co. 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal PST.

Dall’altro lato, il comma 2 statuisce che: «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1». Di tal ché, il Ministro della Difesa ha emanato il “DM 13.01.2021: Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” (all. 5: Gazzetta Ufficiale):

«Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia»

Per tutti gli altri atti, documenti e istanze – ivi compresi gli atti di impugnazione – viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari.

 

  • Fase delle indagini preliminari (art. 23, co. 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, possono avvalersi di collegamenti dal remoto, «salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza».

Il pubblico ufficiale dà atto del verbale delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui viene accertata l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le operazione effettuate, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ex art. 137, co. 2, c.p.p.

La partecipazione delle persone internate, detenute o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4 dell’art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 18 dicembre 2020, n. 176 («La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, e’ assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»).

Infine, le modalità previste dal presente comma trovano applicazione anche per l’interrogatorio effettuato dal giudice ex art. 294 c.p.p.

 

  • Partecipazione alle udienze penali (art. 23, co. 4 e 5, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)

Lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti. Per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell’udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio: il giudice dovrà comunicare a tutti i soggetti che devono partecipare all’udienza giorno, ora e modalità di collegamento; l’unico soggetto che dovrà necessariamente trovarsi presso l’ufficio giudiziario è l’ausiliario del giudice, che darà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate; spetta ai difensori attestare l’identità dei soggetti assistiti, i quali partecipano all’udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore; se l’imputato/indagato si trova agli arresti domiciliari, tanto lui quanto il difensore potranno partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso l’identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. È comunque specificato che non possono tenersi con modalità da remoto: le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, anche con incidente probatorio; le udienze di discussione di cui agli articoli 441 (Giudizio abbreviato) e 523 (svolgimento della discussione finale) del codice di procedura penale. Non possono inoltre tenersi da remoto salvo che le parti vi consentano le udienze preliminari e dibattimentali.

N.B. Il comma 4 dell’art. 23 abroga il comma 9 dell’art. 221 D.L. del 19 maggio 2020, n, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

  • Giudizio d’appello (art. 23-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)

Art. 23-bis, co. 1:«A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 fuori dai casi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire».

 

  • Non vi è richiesta né di comparire, né di discussione orale

Art. 23-bis co. 2 e 3: Il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmetto alla CdA in via telematica entro il decimo giorno precedente l’udienza la cancelleria invia immediatamente l’atto per via telematica ai difensori delle parti private; costoro possono presentare conclusioni con atto scritto ai sensi dell’art. 24 del presente decreto entro il quinto giorno antecedente l’udienza; la Cda decide in camera in consiglio con le modalità di cui al comma 9 dell’art. 23 del presente decreto e il dispositivo è comunicato alle parti.

 

  • Richiesta di discussione orale e di partecipazione

Art. 23-bis, co. 4: la richiesta di discussione orale è formulata dal P.M. o dai difensori entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa con le modalità di cui al comma 2 alla cancelleria della CdA. Entro tale termini e con le medesime modalità l’imputato, per mezzo del difensore, formula la richiesta di partecipare all’udienza.

Infine, quanto previsto dall’articolo di cui in parola opera anche nei procedimenti di cui agli artt. 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ex D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, e agli artt. 310 e 322-bis c.p.p..Il termine perentorio per la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 è di 5 giorni liberi prima dell’udienza.

 

  • Ricorso per Cassazione (art. 28, co. 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)

Le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (camera di consiglio, con modalità da remoto, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (che possono svolgersi a distanza).

 

  • Non vi è richiesta di discussione orale

Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G formula le sue richiesta mediante PEC la cancelleria provvede ad immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti private; costoro possono inviare per PEC le conclusioni entro il quinto giorno antecedente l’udienza; La cassazione decide ai sensi del comma 9 art. 23 e il dispositivo è comunicato alle parti

 

  • Vi è richiesta di discussione orale

La richiesta di discussione orale è presentata dal P.G. o dal difensore abilitato entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata alla cancelleria per PEC.

 

  • Prescrizione (art. 23-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)

Lo stesso decreto, all’art. 23-ter, prevede, fino al 31 luglio 2021 (in base alla proroga prevista dall’art. 6 del DL n. 44/2021), la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l’udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi e, conseguentemente, una sospensione (massimo 60 giorni) del computo della prescrizione nel caso in cui il processo venga rinviato per tale causa; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare.

 

  • Istituti penitenziari

Attualmente, nella seconda fase dell’emergenza, gli interventi del legislatore sull’ordinamento penitenziario hanno comportato che:

  • negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell’interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate (art. 221, co. 10 del D.L. n. 34 del 2020, prorogato dal D.L. n. 137 del 2020 fino alla cessazione dell’emergenza);

  • al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l’anno (previsti dall’art. 52 OP), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 30 aprile (art. 28 del D.L. n. 137 del 2020);

  • ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, possono essere concessi permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (art. 30-ter OP). Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti (art. 29 del D.L. n. 137 del 2020) e cesserà di avere efficacia il 30 aprile;

  • la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L’esecuzione domiciliare si accompagna all’applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L’applicazione della suddetta procedura di controllo – che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi – è esclusa per: i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi; i condannati minorenni. La detenzione domiciliare è applicata dal magistrato di sorveglianza, salvo che egli ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura, su istanza dell’interessato ma anche – in base all’art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 199 del 2010 – per iniziativa della direzione dell’istituto penitenziario oppure del PM (art. 30 del D.L. n. 137 del 2020). Anche questa previsione cesserà di essere efficace il 30 aprile 2021.